Art. 1.
(Divieto di trattati o di accordi internazionali stipulati in forma segreta).

      1. In attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, non possono essere assunti obblighi internazionali in modo segreto.
      2. Il segreto di Stato di cui all'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, può essere apposto solo sui negoziati e sulle trattative preliminari alla stipulazione dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati.
      3. I trattati e gli accordi internazionali, comunque denominati, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
      4. Per i trattati e gli accordi di natura militare o riguardanti materie inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica, è consentito che siano classificati gli allegati concernenti soltanto dettagli tecnici e operativi.
      5. I trattati e gli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare, possono essere stipulati solo dopo che i relativi progetti, comprensivi degli allegati eventualmente classificati, sono stati portati a conoscenza e deliberati dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400.