1. In attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, non possono essere assunti obblighi internazionali in modo segreto.
2. Il segreto di Stato di cui all'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, può essere apposto solo sui negoziati e sulle trattative preliminari alla stipulazione dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati.
3. I trattati e gli accordi internazionali, comunque denominati, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
4. Per i trattati e gli accordi di natura militare o riguardanti materie inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica, è consentito che siano classificati gli allegati concernenti soltanto dettagli tecnici e operativi.
5. I trattati e gli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare, possono essere stipulati solo dopo che i relativi progetti, comprensivi degli allegati eventualmente classificati, sono stati portati a conoscenza e deliberati dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400.